Non sussiste più l'obbligo della separata comunicazione di cessione fabbricato qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione.
La denuncia di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso, per un periodo superiore a trenta giorni.
In tali casi tali soggetti devono presentare la comunicazione entro 48 ore dalla cessione, compilando un modulo da consegnare all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Questura / Commissariato di Pubblica Sicurezza o Comune nei casi in cui nello stesso non ha sede una Questura o un Commissariato di P.S.) oppure da inviare per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agli stessi uffici.
Recentemente, però, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n.79/2012 non sussiste più l'obbligo della separata comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione. In pratica, con la registrazione dei contratti di locazione e comodato dei fabbricati non è più necessario compilare il modulo cartaceo contenente i dati sul fabbricato e le generalità della persona che assume la disposizione del bene nonchè gli estremi del documento di identità della stessa. Sarà l'Agenzia delle Entrate ad inviare al Ministero dell'Interno le informazioni necessarie.