A chi è rivolto
A tutti i cittadini maggiorenni e di stato libero che intendono contrarre matrimonio.
Come fare
Presentare la richiesta on line sottoscritta da entrambi i soggetti che intendono contrarre matrimonio.
E' possibile presentarsi anche direttamente ai servizi demografici del comune, in orario di apertura al pubblico, per firmare il “verbale di pubblicazioni”. I documenti necessari per la pubblicazione del matrimonio saranno richiesti ed acquisiti d'ufficio dall'Ufficiale di Stato civile.
Cosa serve
Per utilizzare il servizio on line occorre disporre di un'identità digitale SPID, CIE o CNS.
- Per il matrimonio da celebrare con rito cattolico o di altro culto ammesso, i futuri sposi devono produrre richiesta di pubblicazioni civili da parte del ministro di culto.
- Per il minore di anni 18 che abbia compiuto 16 anni è necessario decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i Minorenni.
- Se uno degli sposi è cittadino straniero deve presentare il Nulla Osta alla celebrazione del matrimonio o certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dalla competente autorità diplomatica straniera presente sul territorio italiano debitamente legalizzato nei casi previsti; se non conosce la lingua italiana e si avvale di un interprete per la compilazione, deve comunicarne i dati insieme all'invio della richiesta.
- Per il matrimonio da celebrare con rito civile, non sono necessari altri documenti.
Tutti i documenti inviati on line devono essere presentati in originale per la redazione del verbale di pubblicazioni.
Cosa si ottiene
L'attivazione del procedimento della pubblicazione di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile.
In seguito alla approvazione della richiesta, gli interessati si presenteranno, all'Ufficio di Stato Civile.
Tempi e scadenze
30 giorni massimi di attesa dalla richiesta di pubblicazione all'albo
Quanto costa
La presentazione della domanda non prevede alcun pagamento.
Il verbale di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo da presentare direttamente all'ufficio di stato civile.
Gli importi sono i seguenti:
- se entrambi i nubendi sono residenti a Dicomano è necessario presentare n. 1 marca da bollo da €. 16/00
- se uno degli sposi è residente in altro Comune è necessario presentare n. 2 marca da bollo da €. 16/00
- in caso di celebrazione del matrimonio con rito civile in altro Comune è necessario presentare n. 2 marca da bollo da €. 16/00
Procedure collegate all'esito
Il certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio viene rilasciato dopo 4 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione e da quel momento i nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio.
Se, trascorsi 180 giorni, il matrimonio non viene celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti; per contrarre il matrimonio occorre procedere ad una nuova pubblicazione.
Accedi al servizio
Casi particolari
Se uno degli sposi è cittadino straniero deve produrre il nulla-osta alla celebrazione del matrimonio rilasciato dalla propria Ambasciata in Italia (con firma legalizzata, se necessario, dalla Prefettura - Ufficio territoriale di governo , via Giacomini, 8) ed essere regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica.
Quando il cittadino straniero non conosce la lingua italiana deve presentarsi all'ufficio di stato civile con un interprete, che provvede alle necessarie traduzioni.
Pubblicazioni su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile di un altro Comune.
Al momento della richiesta di pubblicazioni si procede alla affissione all'Albo per otto giorni consecutivi e non è necessaria la presenza dei nubendi.
Pubblicazioni su richiesta di un Consolato italiano all'estero.
Al momento dell'arrivo della richiesta di pubblicazioni si procede come sopra indicato.
Requisiti
Essere iscritto nell'anagrafe dei residenti o nell'anagrafe dei cittadini residenti all'estero (AIRE) di Dicomano.
Di stato civile libero.
Capacità a contrarre matrimonio.
Ulteriori informazioni
Al momento del matrimonio è necessario che gli sposi determinano la scelta del regime patrimoniale.
La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni può essere dichiarata all'atto di celebrazione del matrimonio, previo opportuno preavviso all'Ufficiale di Stato Civile al momento delle pubblicazioni, nel caso di matrimonio civile; oppure al Parroco, nel caso di matrimonio religioso.
In mancanza di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della comunione dei beni.
Resta comunque la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto notarile anche dopo la celebrazione del matrimonio (in questo caso, è il notaio che trasmette l'atto al Comune).
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.