Avviso ai proprietari di terreni limitrofi alla linea comunale

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Prevenzione caduta alberi e prevenzione incendi lungo la linea ferroviaria

PRESO ATTO dell’invito rivolto ai Comuni con territori interessati dall’attraversamento dell’infrastruttura ferroviaria di svolgere ogni attività utile a garantire il rispetto, da parte dei privati proprietari di terreni confinanti con la linea ferroviaria, delle disposizioni dettate da D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 e, in particolare, degli art. 52 e 55;

VISTI:
- Il disposto di cui all’art. 52 del sopracitato D.P.R. 753/1980 che così recita:
Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

- Il disposto di cui all’art. 55 del sopracitato D.P.R. 753/1980 che così recita:
I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36.

CONSIDERATI i rischi derivanti da:
- Una possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rispettano i limiti delle distanze di cui al già citato DPR 753/1980, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa:
- Il pericolo d’incendio nelle aree adiacenti la sede ferroviaria.

SI AVVISANO i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadenti nel territorio del Comune di  Dicomano, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, ancorché gestite da terzi, di verificare ed eliminare tempestivamente i fattori di pericolo per la “caduta di alberi” e “pericolo di incendio e propagazione”, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 52 e 55 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980.



Arch. Martina Celoni
Responsabile - Servizio Urbanistica, Edilizia e Sviluppo Economico