Informazioni

Che cos'è

Il Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), in vigore dal 1° gennaio2014, costituisce una delle componenti i servizi dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ed è disciplinato dai commi dal 669 al 681 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.

Riferimenti normativi:
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità)
Regolamento comunale TASI approvato con delibera C.C. n. 35 del 28/07/2014
Delibera C.C. n.37 del 09.09.2014

  

Chi paga

I soggetti tenuti al pagamento del tributo sono:


  • colui che possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie l'immobile;
  • colui che detiene a qualsiasi titolo l'immobile;
  • il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria;
  • il coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale nel caso di separazione/divorzio, anche se non proprietario.


In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La solidarietà opera autonomamente solo con riferimento alle singole categorie "pluralità di possessori" e "pluralità di detentori".
Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore e ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.

 

 

Per cosa si paga

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, così come definiti dall'art. 7 del Regolamento IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Definizione di abitazione principale e pertinenze:

Per "abitazione principale" s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

 

 

Quanto si paga

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), per cui si rimanda all'informativa relativa.
Per i fabbricati si riportano qui di seguito i moltiplicatori ai fini IMU che valgono anche ai fini TASI per la determinazione della base imponibile:

 

Classificazione

IMU

Gruppo A (abitazioni) tranne A/10 (uffici); C/2 (depositi), C/6 (stalle, autorimesse senza scopo di lucro), C/7 (tettoie)

160

Gruppo catastale B (caserme, comunità, edifici pubblici)

140

C/3 (locali artigiani), C/4 (fabbricati ad uso sportivo senza scopo di lucro), C/5 (locali balneari senza scopo di lucro)

140

A/10 (uffici)

80

Gruppo catastale D (edifici industriali e commerciali) tranne D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni)

65

D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni)

80

C/1 (negozi)

55

 

Base imponibile = rendita catastale x 1,05 (rivalutazione 5%) x moltiplicatore corrispondente

Aliquote e detrazioni
Considerato che la TASI è direttamente collegata all'IMU, il Comune ha ritenuto opportuno individuare nei soli immobili che godono dell'esenzione dall'IMU le fattispecie cui applicare l'assoggettamento a TASI in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune.

Aliquote TASI anno 2017

 
Importo minimo
Il versamento non deve essere eseguito qualora l'imposta annuale dovuta sia pari o inferiore a  €4,00.

 

 

Come si paga

Si può pagare utilizzando:
- modello F24 da consegnare in qualsiasi ufficio postale o presso qualsiasi istituto bancario;


Codici tributo da utilizzare per la compilazione dei modelli di versamento
Codice catastale del Comune: D299
3958 – Tasi abitazione principale e relative pertinenze
3959 – Tasi fabbricati rurali ad uso strumentale

 

 

Dichiarazione

Per quanto riguarda il possessore si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU, in quanto compatibili.
In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.
Per quanto riguarda invece il detentore si considerano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES oppure della TARI, in quanto compatibili, purché contenenti tutti gli elementi necessari per l'applicazione del tributo.

 

Calcolo Tasi

Sul sito web del Comune è disponibile un  simulatore per il calcolo Tasi che consente anche la compilazione e la stampa del modello F24 per il pagamento.
Si raccomanda di controllare la correttezza dei dati inseriti.
Il Comune non è responsabile in alcun modo di eventuali errori dovuti a un errato inserimento dati.

 

Regolamento

Per qualsiasi altra informazione inerente l'applicazione del tributo si rimanda a quanto indicato nel regolamento Tasi, parte integrante del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 09/09/2014.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Tributi
Referente
Lorella Brunetti
Responsabile
Dr.ssa Laura Romagnoli
Indirizzo
Piazza della Repubblica, 3
Tel
0558385424
Fax
0558385423
E-mail
tributi@comune.dicomano.fi.it

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