Rilascio carta d'identità per i minori

Ecco le nuove disposizioni

 

Rilascio carta d’identità ai minori.
 
Il D.L. 70/2011 ha introdotto nuove disposizioni in materia di carte d’identità.
 
Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento , diversa a seconda dell’età minore e precisamente:
 
-         validità 3 anni per i minori di anni 3.
-         validità 5 anni per i minori di età compresa tra i tre ed i diciotto anni.
 
Al fine del rilascio ai minori della carta d’identità valida per l’espatrio, è necessario l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre alla dichiarazione di assenza di motivi ostativi all’espatrio.
 
La carta d’identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto anni dodici.
 
Le nuove disposizioni prevedono che per il minore di anni quattordici, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o chi ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente da quanto previsto per il passaporto ed il lasciapassare.
 
Si consiglia ai genitori del minore (o chi ne fa le veci ) di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con paternità e maternità).
 
Per informazioni e per il rilascio del documento è necessario presentarsi presso lo sportello al cittadino del comune.