Adempimenti ICI 2011

scadenza acconto 16/6/2011

 

Quando deve essere presentata
 
A decorrere dall’anno 2008 è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art.3-bis del D.Lgs. 18.12.1997, n°463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
 
L’ obbligo di presentazione della dichiarazione ICI permane:
 
a)        in materia di riduzioni ed agevolazioni (ad esempio per indicare nel caso di più pertinenze, iscritte in categoria C/6 o C/7, quella scelta per essere assimilata all’abitazione principale, per l’abitazione concessa in uso gratuito fra genitori e figli, inagibilità del fabbricato ecc.)
 
b)        in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile da dati catastali o che non siano correttamente iscritti all’Agenzia del Territorio, ad esempio per le aree edificabili;
in relazione ai fabbricati gruppo D non iscritti in catasto;
                     per indicare il cambio da abitazione principale a abitazione a disposizione;
                     per dichiarare il versamento unico in caso di con titolarità;
                     per comunicare il  rinvio del termine di versamento per morte del soggetto passivo.
 
Come e quando :
 
La dichiarazione I.C.I. deve essere presentata utilizzando l’apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi . Il modello è disponibile presso lo Sportello al Cittadino e/o l’Ufficio Tributi del Comune oppure è scaricabile da sito del Ministero delle Finanze www.finanze .it.
 
Chi deve presentarla:
 
                La Dichiarazione I.C.I. deve essere presentata, laddove permanga l’obbligo, da coloro che sono soggetto passivo i..c.i. (proprietario di immobile o titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superificie, locatario finanziario).
 
Dove può essere presentata:
 
                La Dichiarazione può essere presentata :
1)a mano all’ Ufficio Protocollo del Comune di Dicomano”, che rilascerà ricevuta dell’ avvenuta presentazione;
2)tramite il servizio postale mediante raccomandata (fa fede la data di spedizione).
  
 
VERSAMENTI I.C.I.   (Acconto e Saldo):
 
Quando devono essere effettuati:
 
-          Acconto: entro il 16/06;
-          Saldo: dal 01/12 al 16/12.
 
In alternativa può essere effettuato un unico versamento entro il 16/06 per l’ intero ammontare del debito tributario.
 
Chi deve effettuarli:
 
-          Il/i soggetto/i passivo/i di imposta i.c.i.; oppure
-          Un unico contitolare congiuntamente per l’ intero importo dovuto da tutti i contitolari della/e unità immobiliare/i, a condizione che tale modalità di pagamento sia comunicata con modello di dichiarazione di cui sopra.
Il pagamento non deve essere effettuato se l’ importo complessivo del debito tributario non supera Î3,00.
 
Come devono essere effettuati:
 
-          Acconto: è pari al 50% dell’imposta dovuta,.
-          Saldo: è pari alla eventuale differenza tra il debito tributario dovuto per l’ intero anno e l’ acconto già pagato a giugno.
 
Dove possono essere pagati:
 
- direttamente al concessionario della riscossione EQUITALIA CERIT S.p.A. Via Pantin 1,        Scandicci (FI);
-          presso gli uffici postali c/c n. 88727979 intestato Equitalia Ce.ri.t. S.p.A Dicomano-FI-ICI;
-     tramite modello F24 (presso banca o posta). I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella sezione "ICI ed altri tributi locali"sono i seguenti:
Codice Comune: D299
Codice Tributo:
3901 ICI per abitazione principale
3902 ICI per terreni agricoli
3903 ICI per le aree fabbricabili;
3904 ICI per gli altri fabbricati;
3906 ICI ravvedimento operoso per mancato o insufficiente versamento - Interessi
3907 ICI ravvedimento operoso per mancato o insufficiente versamento - sanzioni
Il modello di versamento ICI F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.
 
Aliquote e detrazioni relative all’anno 2011:
 
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15.04.2011, per l’ anno 2011, sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni:
 
-          aliquota ordinaria: 7 per mille;
-          detrazione: Î 108,46 dall’ I.C.I. dovuta sull’ imponibile complessivamente determinato per abitazione principale categoria A1/A8 e A/9 e sua unica pertinenza.
-     costo medio delle aree edificabili € 61,97 al Mq.           
ABITAZIONE PRINCIPALE – PERTINENZE
A decorrere dall’anno 2008 il versamento dell’imposta inerente l’abitazione principale, calcolato con l’aliquota ordinaria e con la detrazione di € 108,46, è dovuto esclusivamente per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9, nonché per le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultino locate.
Agli effetti dell’esenzione o dell’applicazione della detrazione si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, dimora abitualmente con i suoi familiari e vi ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria.
Per  ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l’unità immobiliare utilizzata come tale dall'intero nucleo familiare. Quando si parla di intero nucleo familiare, è bene chiarire (come da sentenza cassazione n°14389/2010) che marito e moglie non possono accedere ad agevolazioni su due immobili (prima del 2008 per aliquota e detrazione, successivamente per l'esenzione da ICI) se - violando l'obbligo di convivenza stabilito dal codice civile - acquisiscono o mantengono la residenza in abitazioni diverse. In tale caso nessuna delle due case è abitazione principale ai fini ICI.
L’esenzione o la detrazione si applicano alle abitazioni principali possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune e alle abitazioni principali utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purchè residenti nel Comune di Dicomano, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari - IACP.
E’ considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il 1^ grado in linea retta (ovverosia fra genitori e figli), che devono aver stabilito in tale abitazione la propria residenza, ai fini fiscali ed anagrafici. Per usufruire dell’esenzione o detrazione, il proprietario deve presentare la dichiarazione ICI, che rimarrà valida anche per gli anni successivi, fino a revoca scritta.
E’ considerata abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per usufruire dell’esenzione o detrazione, il proprietario deve presentare la dichiarazione ICI, che rimarrà valida anche per gli anni successivi, fino a revoca scritta.
E’ considerata abitazione principale la casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento degli effetti civili del matrimonio, non venga assegnata al contribuente, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
Si considera parte integrale dell’abitazione una sua pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto. Per pertinenza si intende un’unità immobiliare adibita ad classificata o classificabile nelle categorie catastali C/6 o C/7 destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche. Anche qualora l’abitazione abbia più pertinenze con le caratteristiche sopracitate, soltanto per una di esse è applicabile l’esenzione prevista per l’abitazione principale. I benefici previsti si applicano a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell’abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento della pertinenza.