Abbruciamento di residui vegetali

Periodo non a rischio di incendio (fino al 30 giugno 2020)

In questo periodo la normativa consente l'abbruciamento di residui ligno cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura e ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.

Nell’attuare questo tipo di pratica agricola, occorre osservare precise prescrizioni e adottare tutte le cautele necessarie a evitare sia l'innesco di incendi sia di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa.

L'abbruciamento deve essere effettuato entro i 250 metri dal luogo di produzione e in piccoli cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno. Lo stero è un'unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti.

Dopo l'entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale (d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R) che si è adeguato alla legge nazionale (estratto D.lgs.152/2006), sono queste le norme a cui fare riferimento:
 

  • Per gli abbruciamenti eseguiti in bosco, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno è necessaria l'autorizzazione dell'ente competente sul territorio ai sensi della legge forestale.

  • Gli abbruciamenti eseguiti nella fascia di terreno di larghezza pari a 50 metri contigua al bosco (alle aree assimilate e agli impianti di arboricoltura da legno) e nei castagneti da frutto sono consentiti, purché eseguiti in conformità alle norme di prevenzione.

  • Le norme di prevenzione prevedono che gli abbruciamenti siano sempre eseguiti in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente) e con le opportune precauzioni:

    • limitando il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili

    • operando in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli

    • osservando la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento dell'abbruciamento.

Accensione fuochi nei boschi

Nel rispetto delle prescrizioni è consentita la cottura di cibi nei bracieri o nei barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate.

Fino al 30 giugno 2020, è consentita, inoltre, l'accensione di fuochi in bosco, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o la cottura di cibi, per esigenze personali dei soggetti che svolgono attività lavorativa o di altra natura, connesse alla permanenza nei boschi. Anche in questo caso l’attività è subordinata al rispetto delle precauzioni dettagliate dal regolamento, che vanno dall’utilizzo di spazi ripuliti, all’adozione di cautele per evitare la propagazione del fuoco, anche in relazione alle condizioni di ventosità. La sorveglianza del fuoco deve essere costante fino al suo completo spegnimento.
La mancata osservanza dei divieti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.