Informazioni

 La Tassa sui rifiuti (TARI), in vigore dal 1° gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore ed è disciplinata dai commi dal 641 al 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.

CHI PAGA

La tassa è dovuta da coloro che detengono o possiedono i locali o le aree scoperte operative con vincolo di solidarietà tra i possessori e detentori. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

PER COSA SI PAGA

Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Si considerano soggetti al tributo tutti i fabbricati utilizzati nonché quelli utilizzabili anche se di fatto non utilizzati, considerando tali: a) per quelli ad uso domestico: tutti i locali dotati di almeno un'utenza attiva di pubblici servizi (di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica). Per le unità pertinenziali di tali immobili la tassabilità prescinde dall'allacciamento ai servizi. b) per quelli ad uso non domestico: tutti gli immobili forniti di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete e, comunque, ogni qualvolta è presente un'attività nei locali. Sono tassabili le aree scoperte operative riferibili alle sole utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani. La non utilizzabilità – e, pertanto, la non tassabilità – degli immobili deve essere dichiarata con la tempistica di cui all’art.20 del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI. Per maggiori dettagli si consiglia di visionare il regolamento TARI.

PER QUALE SUPERFICIE SI VERSA LA TASSA

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 147/2013, la SUPERFICIE assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE dei locali e delle aree soggetti a tassazione. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

DENUNCIE

I soggetti obbligati devono presentare al Comune la dichiarazione di inizio occupazione, utilizzando i modelli predisposti dall'ufficio tributi, entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, può essere consegnata direttamente al Comune o spedita unitamente a una copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante per posta, fax o tramite PEC (posta elettronica certificata). In caso di spedizione fa fede la data di invio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un maggior ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro lo stesso termine del 30 Giugno. Attenzione: le dichiarazioni, ivi comprese quelle inerenti le riduzioni/agevolazioni, a suo tempo presentate al Comune ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU,TARES), mantengono la loro validità ai fini TARI se compatibili.

PER LA VARIAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI:

  1. RESIDENTI viene preso a riferimento la composizione del nucleo familiare così come risultante all'anagrafe comunale. Tale dato viene acquisito d'ufficio. Le variazioni intervenute durante l’anno verranno conteggiate nel tributo con l’ultima rata a saldo mediante conguaglio compensativo
  2. NON RESIDENTI viene preso a riferimento la superficie dell’immobile (art. 30 Regolamento Comunale), salvo prova contraria da parte del contribuente (dichiarazione del numero dei componenti del proprio nucleo familiare di residenza). Tutte le variazioni riguardanti il nucleo familiare devono essere obbligatoriamente dichiarate dal contribuente. Attenzione:Nel numero dei componenti sono considerati anche i soggetti che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, sono comunque dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. colf o badanti che dimorano presso la famiglia). Tale informazione è soggetta ad obbligo dichiarativo. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove salvo i casi disciplinati dal comma 2 dell'art. 17 del Regolamento TARI.

CESSAZIONI

In caso di cessazione del possesso o detenzione dell'utenza, il contribuente deve presentare apposita dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree, entro 90 giorni dalla data di cessazione o variazione con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Lo stesso termine vale anche per la dichiarazione di variazione in diminuzione dell'ammontare del tributo. Se tardivamente presentata, la denuncia ha effetto dal momento della presentazione.

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Le riduzioni e le agevolazioni in vigore dal 01.01.2020 sono riportate all’interno del regolamento Comunale per la disciplina della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 25.05.2020 e s.m.i. agli articoli 22-23-24-26-27-28-29. N.B.: Le riduzioni non sono tra loro cumulabili. Le riduzioni sono cumulabili con le agevolazioni fino al limite massimo del 60%.

COME SI PAGA

Il pagamento deve essere eseguito mediante i modelli di pagamento F24 precompilati allegati agli avvisi di pagamento inviati dal Comune, da consegnare in qualsiasi ufficio postale o istituto bancario. Il codice tributo per il pagamento è il seguente: 3944(Tari - Tassa sui rifiuti) Codice Comune di Dicomano: D299

REGOLAMENTO

Per qualsiasi altra informazione inerente l'applicazione della tassa si rimanda a quanto indicato nel Regolamento per la disciplina della TARI allegato

 

Nella sezione Modulistica trovate tutti i modelli per variazioni, cessazioni, iscirizioni ecc....

Riferimenti e contatti

Ufficio
Tributi
Referente
Brunetti Lorella
Responsabile
Dr.ssa Laura Romagnoli
Indirizzo
Piazza della Repubblica, 3 - 50062 Dicomano (FI)
Tel
0558385424
Fax
0558385423
E-mail
tributi@comune.dicomano.fi.it

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