Costi

Le istanze o dichiarazioni di acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento dii un contributo di un importo pari a €. 200,00. (Legge 15/7/2009 n. 94)

Informazioni

ACQUISTO CITTADINANZA

La cittadinanza può essere concessa:
A. coniugato/a con cittadino/a italiano/a se residente in Italia da almeno due anni, o se residente all'estero dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio (i termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi).
B. residente in Italia da almeno dieci anni per i cittadini extracomunitari e quattro anni per i cittadini comunitari.
C. nato in Italia e ivi residente ininterrottamente sino al diciottesimo anno di età (la richiesta deve essere fatta fra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno di età).
D. maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni.
E. lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni. L'art. 4, comma 1, lettera c), della Legge n. 91/92 prevede, inoltre, che il cittadino straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado, sono stati cittadini per nascita, può divenire cittadino italiano se al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio italiano e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di volere acquistare la cittadinanza italiana;
F. allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano;
G.all'apolide e ai rifugiati politici che risiedono legalmente da almeno 5 anni anni nel territorio italiano;
Il Ministero dell'Interno emette il decreto di cittadinanza e il cittadino presta giuramento davanti all'Ufficiale di Stato Civile che provvede alla trascrizione del decreto e alle relative procedure.

Documentazione
Per la casistica indicata ai punti A) B) e D) l'interessato deve presentare domanda in bollo alla Prefettura competente per territorio.
Nel caso previsto al punto C la richiesta va inoltrata al Sindaco.

RIACQUISTO CITTADINANZA

Può riacquistare la cittadinanza italiana:
1. chi presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler riacquistare la cittadinanza;
2. chi, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
3. chi dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza nel territorio della Repubblica;
4. ogni straniero (già cittadino italiano) che, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, non ne fa espressa rinuncia nello stesso termine;
5. chi, avendola perduta per non avere ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione.
In questi casi il riacquisto è automatico su richiesta dell'interessato al Sindaco, il quale provvede ad emettere un'attestazione di riacquisto di cittadinanza a norma dell'art. 16 del D.P.R. 572/1993.
Qualora il cittadino sia residente all'estero la richiesta viene trasmessa al Consolato competente per territorio, il quale provvede a tutti gli adempimenti, ivi compresa la trasmissione della richiesta di trascrizione all'ultimo Comune di residenza in Italia.

Requisiti
Essere cittadino straniero e trovarsi in una delle condizioni sopra indicate.
In particolare si considera residente in Italia colui che risulta iscritto ininterrottamente nell'anagrafe di un Comune italiano ed è in possesso di un valido permesso di soggiorno per il periodo previsto dalla legge.
Il requisito della residenza per i minori stranieri è soddisfatto anche quando:
a) la nascita, avvenuta in Italia, è stata regolarmente denunciata all'ufficio di stato civile;
b) i genitori, al momento della nascita, sono entrambi iscritti in anagrafe ed in possesso di valido permesso di soggiorno;
c) le condizioni di residenza di cui al precedente punto b) relative ai genitori siano mantenute per tutto il periodo di tempo considerato dalla legge.

 

Avvertenze

Nel caso di adozione internazionale il minore acquista automaticamente la cittadinanza italiana.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Stato civile
Referente
Giannelli Alessandro - La Russa Tamara
Responsabile
D.ssa Braschi Cristina
Indirizzo
Piazza della Repubblica, 3 - 50062 Dicomano
Tel
0558385429
Fax
0558385423
E-mail
anagrafe@comune.dicomano.fi.it

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