Zona rossa: domande e risposte

Ecco una raccolta delle domande e risposte più frequenti circa le norme di comportamento a seguito del DPCM del 3 novembre.

1. Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? 

In quest'area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)
 

2. È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno? 

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)


3. Nelle zone rosse le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm) e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni non inclusi nel predetto allegato?

No. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)

 

4. Nelle zone rosse i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm) e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.
Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)
 

5. È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva?
No. 

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)

 

6. Quali sono le regole valide nella mia area per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti? 

All’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute.
Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.
Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.
Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti.

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)


7. Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? 

Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)
 

8. Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? 

Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)
 

9. Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?

Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)

 

10. È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro?

È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)

(Interpretazione) In analogia si ritiene che lo stesso valga per i nonni che, a causa del lavoro dei genitori, si devono recare a scuola per accompagnare e riprendere i nipoti. E’ fortemente sconsigliato ma possibile.

 

11. Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?

No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)

 

12. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)

 

13. Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito? 

Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. 
Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)

 

14. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? 

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 3 novembre 2020, la cui lista è disponibile nell'allegato 23.

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)
 

15. È possibile raggiungere la seconda casa? 

In considerazione del divieto di spostarsi, chiarito alla FAQ n. 1, l’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)
 

16. Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? 

È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli.

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)
 

17. Posso uscire con il mio animale da compagnia? 

Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)

 

18. Si può uscire per fare una passeggiata? 

Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. Resta comunque consentita la passeggiata, al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della distanza di un metro.

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)
 

19. È consentito fare attività motoria? 

L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti. 

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)

 

20. È consentita l’attività sportiva nei parchi pubblici e privati?

Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell’assoluto rispetto del divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Qualora il parco si trovi in una zona indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), fermo restando il divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 l’attività motoria andrà svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione con l’obbligo del distanziamento e dell’utilizzo del dispositivo di protezione individuale; l’attività sportiva parimenti, andrà svolta esclusivamente all’aperto e in forma individuale, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.

(riferimento FAQ sito Dipartimento dello Sport: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/)

 

21. È consentito l’uso della bicicletta?

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro. Dalle 5:00 alle 22:00 è anche possibile utilizzarla per svolgere attività motoria o sportiva all’aperto nel rispetto del distanziamento di 2 metri.

Qualora l’area sia indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), sempre nella medesima fascia oraria, l’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.

(riferimento FAQ sito Dipartimento dello Sport: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/)

 

22. Posso usare l’automobile con persone non conviventi? 

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)

 

23. È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione? 

Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 novembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

(riferimento FAQ sito Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)